La Regione Puglia con la legge 27 del luglio 2013, introduce una novità riguardante l’attività di bed and breakfast

svolta in modo imprenditoriale quindi suscettibile di essere finanziata da appositi bandi pubblici.
Per molti aspetti è una legge migliorativa rispetto alle attuali normative riguardanti, ad esempio le attività ricettive come l’affittacamere.

Inoltre con l’entrata in vigore di questa legge, solo le attività rientranti nelle categorie previste possono fregiarsi del marchio B&B e tutte le strutture attuali o si adeguano o rischiano sanzioni.
Ma vediamo nello specifico cosa cambia. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle attività di B&B con finalità strategiche mirate al turismo familiare, alla conservazione dei beni immobili, all’incontro tra culture e tradizioni locali non ché per la valorizzazione  delle tradizioni e produzioni locali.
Si individuano due categorie di B&B:
a conduzione familiare:  se svolta in modo non continuativo e non imprenditoriale da chi solo nella casa in cui abita offre alloggio e prima colazione mettendo a disposizione non più di tre camere e nove posti letto utilizzando esclusivamente la propria organizzazione familiare o al più il personale collaboratore domestico al servizio della famiglia.  Tale attività deve essere esercitata da un minimo di 90 ad un massimo di 270 giorni l’anno. All’interno dei borghi, e dei comuni con meno di 10.000 abitanti residenti è possibile esercitare l’attività anche in immobili distinti e distanti non più di 100 metri dalla abitazione di residenza.

in forma imprenditoriale: esercizio svolto continuativamente e professionalmente offre alloggio e prima colazione in non più di 6 camere e 18 posti letto anche avvalendosi di personale qualificato nello stesso stabile di residenza o in due stabili lontani non oltre 100 metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile. L’attività necessita dell’iscrizione al registro delle imprese.
L’esercizio di B&B necessita di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da presentare al Comune in cui si svolge l’attività. Non comporta modifica della destinazione dell’immobile ad uso abitativo. Deve esporre il marchio così come individuato nella presente legge.
Deve avere un minimo di requisiti di cui all’allegato 1 della presente legge.
Obblighi degli esercenti B&B:
a.    esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone diversamente abili;
b.    ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
c.    comunicare al Comune competente e all’Agenzia regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l’anno successivo e i periodi di attività;
d.    rispettare l’obbligo di comunicare all’Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione;
e.    esporre all’esterno il marchio regionale di cui all’articolo 11;
f.    lasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l’avvenuto pagamento dei servizi resi;
g.    sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti, limitatamente alla tipologia di cui all’articolo 3;
h.    esporre l’iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all’attività di B&B in forma imprenditoriale.
La Regione Puglia, anche attraverso i suoi enti strumentali, provvede a:
a.    curare la diffusione della modulistica e degli eventuali aggiornamenti presso i Comuni;
b.    realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 8, un catalogo contenente i riferimenti dei B&B, ordinati per Comune e per tipologia, da pubblicare sul portale viaggiareinpuglia.it
c.    realizzare, diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui all’articolo
Art. 11
Marchio regionale dei B&B
1.    La Giunta regionale, con apposito provvedimento e su proposta dall’Assessorato regionale al Turismo, adotta il marchio identificativo dell’ospitalità in B&B: “Puglia Ospitale”.
2.    Il marchio può essere efficacemente declinato per visualizzare l’autenticità dell’offerta di ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni cromatiche la tipologia a conduzione familiare, da quelle organizzate in forma imprenditoriale.
3.    Il marchio può altresì recare le seguenti diciture aggiuntive:
a.    “ospitalità accessibile”, esposta dalle abitazioni fornite di caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con disabilità;
b.    “ospitalità friendly”, esposta per indicare una ospitalità aperta anche a coppie dello stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica;
c.    “ospitalità pet friendly” esposta per indicare la disponibilità ad accogliere ospiti che portano con sé un animale da compagnia.
4.    4. Il marchio é offerto gratuitamente ai B&B, che possono farne uso nelle proprie comunicazioni.
È vietato l’uso del marchio nonché l’utilizzo della dicitura “Bed and Breakfast” alle strutture ricettive classificate diversamente.
Allegato 1
Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l’attività di B&B:
a.    il “servizio bagno” deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;
b.    la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d’igiene comunali;
c.    pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;
d.    fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell’ospite;
e.    fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
f.    somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità.  ell’ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l’attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l’obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati,
g.    avendo cura di sollecitare l’esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.