Start-up innovativa
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e ss.mm. in particolare legge 99/2013
La start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR 917 / 1886, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Altri requisiti particolari:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi a partire dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione 221 / 2012);
b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre è richiesto che siano posseduti almeno uno dei seguenti requisiti:
1. spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di ricercatori, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale e sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una invenzione.
Le agevolazioni per l’avvio e la gestione d’impresa.
1. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali sgravi è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese.
2. Riduzione di alcuni oneri per l’iscrizione al Registro delle imprese e l’esenzione dal diritto annuale.
3. Eliminazione di alcuni vincoli civilistici in materia di obblighi di ricapitalizzazione in seguito a perdite.
4. Flessibilità nell’emissione di categorie di azioni con diritti diversificati.
5. Possibilità di acquisire e offrire al pubblico quote della società.
6. Non applicazione della normativa sulle società di comodo in perdita sistematica.
7. Incentivi fiscali per privati cittadini e aziende che investono in start-up innovative (meccanismo basato su deduzioni e detrazioni, con soglia massima di investimento).
8. Emanazione della normativa che permette la costituzione di portali online per la raccolta di capitale diffuso (cd. Equity based crowdfunding).
9. Potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato;
10. defiscalizzazione molto ampia (anche contributiva) per i piani di incentivazione (stock options) e per l’utilizzo del work for equity a beneficio di dipendenti, collaboratori, amministratori e fornitori della società;
11. canale “privilegiato” per accedere al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato;
12. semplificazione delle procedure fallimentari per consentire all’imprenditore di chiudere un’impresa che non si è dimostrata valida e ripartire con altre iniziative. Le start-up innovative sono state equiparate ai soggetti non fallibili, sottoponendole al regime del “sovra-indebitamento” allo scopo di consentire il loro accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità o ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale evitando al contempo le conseguenze anche reputazionali del fallimento.
Bibliografia minima
Registro imprese guida start up